Cos’è un birrificio artigianale (in Italia)?
In Italia, la definizione “birrificio artigianale” è regolata dalla legge, e i birrifici, per essere “artigianali”, devono rispondere a determinate caratteristiche. Per questo motivo è corretto dire che, per esempio, Birra del Borgo o Birrificio del Ducato non sono birrifci artigianali. Come? Cosa? Quando?
Vediamo come funziona. Allora: c’è una legge, un’altra che la modifica e c’è un’ulteriore direttiva che approfondisce la cosa. Iniziamo dalla direttiva.
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Birrificio Artigianale: come utilizzare correttamente la denominazione in Italia
L’Associazione di categoria Unionbirrai, che tutela e rappresenta i piccoli birrifici, nella Direttiva n. 4 del 16 agosto 2017 (link), ha fornito indicazioni sull’utilizzo appropriato del termine “birrificio artigianale” in Italia. L’obiettivo è la corretta informazione rivolta ai consumatori e la tutela del “produttore virtuoso”, due aspetti fondamentali soprattutto quando si parla di prodotti che fanno leva su qualità e artigianalità.
Birrificio artigianale e piccolo birrificio indipendente
Definizione di “birra artigianale”
Per prima cosa vediamo la definizione di “birra artigianale”. Che cos’è la birra artigianale? In Italia, il concetto di birra, dal punto di vista legislativo, è stato introdotto e definito dalla Legge n. 1354 del 16 agosto 1962, mentre quello di birra artigianale dall’art. 35, comma 1, della Legge 28 luglio 2016, n. 154 che apporta una modifica alla legge del 1962 aggiungendo il comma 4bis.
Facciamoci caso: cinquantaquattro anni dopo. (Anche se, per uno Stato, avere una legge che definisce cos’è la birra artigianale è cosa piuttosto rara nel mondo.)
Comunque, secondo l’art. 2, comma 4-bis della legge 1354, è considerata artigianale la birra: prodotta da piccoli birrifici indipendenti, con una produzione annua non superiore a 200.000 ettolitri (inclusa quella per conto terzi) che non sia stata sottoposta a processi di pastorizzazione né di microfiltrazione (testo dell’art.35).
Solo i piccoli i birrifici indipendenti possono produrre la birra artigianale. Ma che cos’è un piccolo birrificio indipendente?
La definizione di “piccolo birrificio indipendente”
La legge stabilisce inoltre che per “piccolo birrificio indipendente” si intende un birrificio che possieda le tre caratteristiche seguenti, ovvero che sia:
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Legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio;
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Dotato di impianti fisicamente distinti da quelli di qualunque altro operatore;
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Non operante in regime di licenza di utilizzo di diritti di proprietà intellettuale altrui.
A tutto ciò si aggiunge il contenuto della direttiva di UB del 2017 citata all’inizio che definisce ancora meglio che cos’è un birrificio artigianale.
La direttiva di Unionbirrai
Nella Direttiva n. 4 dell’agosto del 2017, Unionbirrai puntualizza come il termine “birrificio artigianale” debba essere riservato esclusivamente a chi produce birra in possesso di:
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Propri impianti di produzione, identificati con una licenza doganale e un codice accise dedicato;
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Requisiti soggettivi e tecnici di cui al già citato comma 4-bis — in breve: meno di 200.000 ettolitri annui, no pastorizzazione, no microfiltrazione —compresa l’indipendenza economica e una produzione annua limitata.
Che succede se si fa un uso improprio dell’espressione “birrificio artigianale”? L’utilizzo indebito si traduce in una violazione della normativa a tutela della birra artigianale, configurando un possibile danno sia per il consumatore (che viene tratto in inganno) sia per i produttori legittimati a usare tale denominazione.
Beerfirm
Un ulteriore chiarimento portato dalla Direttiva UB riguarda le cosiddette beerfirm, aziende che commissionano la produzione della birra a terzi e non detengono impianti di proprietà. Alla luce di quanto sopra, pur potendo vendere birra definita “artigianale” (se il produttore committente rientra nei parametri di legge), le beerfirm non possono fregiarsi del titolo di “birrificio artigianale”.
Impresa artigiana
Infine, la nozione di impresa artigiana (disciplina contenuta nella Legge n. 443/1985) non coincide automaticamente con la qualifica di “birrificio artigianale”. Anche un birrificio che si costituisca già come impresa artigiana deve, in ogni caso, rispettare i requisiti specifici sulla birra artigianale per potersi definire tale.
Dunque, ricapitolando, che cos’è un birrificio artigianale?
La denominazione “birrificio artigianale” deve rispecchiare rigorosamente:
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L’esistenza di impianti produttivi propri.
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L’indipendenza economico-legale del produttore.
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La limitazione dei volumi annui di produzione.
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L’assenza di processi di pastorizzazione e microfiltrazione nel prodotto finale.
Per i consumatori, tali criteri rappresentano una garanzia di autenticità e trasparenza. Per i produttori, costituiscono un’opportunità di valorizzare il proprio prodotto, nell’ottica di una filiera brassicola basata su qualità, tradizione e corretta informazione.
Riferimenti normativi
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Legge n. 1354 del 16 agosto 1962, art. 2, comma 4-bis, introdotto dall’art. 35, comma 1, L. 28 luglio 2016, n. 154.
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Direttiva Unionbirrai n. 4/2017: Corretto utilizzo del termine “Birrificio Artigianale”.
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Direttiva Unionbirrai n. 3/2017: Impiego lecito della dicitura “Birra Artigianale”.
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Legge n. 443/1985: Disciplina dell’impresa artigiana.